Videosorveglianza su parti comuni
Tribunale Civile di Roma, sentenza n. 3977/2015
Videosorveglianza in condominio: sulle parti comuni l’unanimità non serve
La legge numero 220/2012 di riforma del condominio ha introdotto un nuovo articolo 1222-ter al codice civile
La norma in questione sancisce che le delibere concernenti l’installazione di tali impianti all’interno del condominio necessitano della maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136, ovvèro di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Con la sentenza numero 3977/2015, il Tribunale di Roma ha infatti affermato che l’installazione delle telecamere, anche se effettuata da un solo condomino, non necessitano dell’approvazione unanime di tutti gli altri e in forza di tali considerazioni ha respinto le doglianze avanzate da un condomino contrario all’installazione delle stesse.
Nel caso di specie, i sistemi di videosorveglianza non inquadravano parti che potevano essere definite come rientranti nei concetti di domicilio e privata dimora: si trattava infatti del cortile del fabbricato e del relativo accesso, ovverosia di parti destinate all’utilizzo di un numero indeterminato di soggetti. Le finestre oggetto di videosorveglianza erano solo quelle del condomino che aveva provveduto all’installazione.
Nel caso di specie erano destinate a scopi di carattere personale e la loro mancanza risultava del tutto irrilevante.