Abusivismo edilizio Cass. 24852/2015
Corte di Cassazione: gli atti di compravendita sono validi se le irregolarità sono limitate al 2% delle misure progettuali o se interviene la successiva sanatoria
Sono valide le compravendite di immobili realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o che è intervenuta la sanatoria prima della conclusione del contratto. Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24852 del 2015.
In base al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), per parziale difformità si intendono gli scostamenti, solitamente in aumento, delle altezze, volumetrie e superfici coperte fino al 2% rispetto a quelle dichiarate nel progetto edilizio.
Entro questo limite, il preliminare di vendita è valido e si può procedere alla stipula del contratto di compravendita definitivo. In caso di difformità superiore al 2%, il preliminare è considerato nullo. Per poter procedere alla compravendita è quindi necessario ottenere la sanatoria delle opere realizzate senza titolo abilitativo.